Una importante vittoria di buon senso…

A cura delle redazione

Il comma 25 dell’art. 6 della legge di stabilità riporta questo:.

Il comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2017 è così sostituito: “24. Nelle more della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale e fatte salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 2018, è sospesa l’applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nella parte in cui disciplinano i requisiti abilitativi per l’accesso alla professione di guida turistica e l’iscrizione al relativo registro regionale.”.

Con questo nuovo comma si è in pratica sospeso il blocco per l’inoltro delle domande di iscrizione per tutti coloro che al momento della sospensione avevano iniziato le attività di tirocinio. Ora il nuovo termine per l’invio delle domande è fissato al 20 febbraio 2018. La notizia è stata commentata positivamente da molti amministratori locali che hanno apprezzato l’impegno del Consiglio regionale per trovare una soluzione a una norma che penalizzava ingiustamente diverse decine di giovani che avevano dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative.

 

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