Novità in materia di licenze per la compravendita di oro usato, note come “compro oro”.
È entrata in vigore, lo scorso 5 luglio, la nuova disciplina per lo svolgimento dell’attività di compro oro, con il quale gli operatori devono iscriversi in un apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi)
di Siro Zani
Coloro che intendano esercitare l’attività di compravendita di oro usato con le novità introdotte dal Decreto Legislativo 92/2017 devono iscriversi in un apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi); presupposto indispensabile per l’iscrizione all’OAM è la titolarità della licenza del Questore per lo svolgimento di attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Le modalità tecniche di trasmissione dei dati ai fini dell’iscrizione, e per tutte le modifiche che interverranno dopo l’iscrizione, saranno contenute in apposito regolamento che il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo Decreto.
È rigorosamente obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio (D. Lvo 231/2007).
Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l’utilizzo del contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.
Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie di cui sopra.
Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata progressivamente e recante i dati identificativi del cliente, la descrizione dell’oggetto prezioso corredata da due fotografie da diverse prospettive, l’importo della transazione e le modalità di pagamento. il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’operazione, le quotazioni dell’oro. La compilazione della scheda sostituisce la tenuta del registro (si rimanda ad una attenta lettura dell’art. 5 del decreto). Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa e resta fermo il divieto di alienare o alterare l’oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.
In applicazione delle norme antiriciclaggio, l’operatore è obbligato a segnalare tempestivamente all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia) le operazioni sospette.
Lo sportello dell’Ufficio Licenze della Questura di Cagliari è a disposizione per chiarimenti ed informazioni sulla materia, negli orari di apertura, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. Lo stesso ufficio risponde ai numeri di telefono 070/6027372 – 374 ovvero all’indirizzo pec ammin.quest.ca@pecps.poliziadistato.it