A proposito di Registro del III Settore

di Roberta Manca

Oggi sentiamo continuamente parlare di Terzo Settore, Riforma del Terzo Settore e Enti del Terzo Settore, ma in realtà a cosa ci si riferisce?

Tutto inizia con la Legge del 6 giugno 2016, n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Nel suo articolo 1 la legge indica come Terzo Settore “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Pilastro portante della riforma è il Codice del Terzo Settore, che è un Decreto legislativo, nello specifico il n.  117/2017, ossia un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo in seguito alla legge delega del Parlamento, (L. n. 106/2016) il quale ha richiesto al Governo di normare il Terzo Settore secondo determinati principi e obiettivi; è un codice, ossia la raccolta organica di norme concernenti una data materia, nel nostro caso quella indicata nell’Art. 1 della L. 106/2016.

A questo primo decreto, ne seguono altri, oltre alle note di chiarimento su specifiche argomentazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Terzo Settore, pur delimitato da una cornice ben definita dal legislatore, non presenta al proprio interno una totale uniformità tra le varie tipologia di assetti possibili, ma lascia ad ogni singolo Ente, con l’autonomia che gli viene riconosciuta, la tipologia organizzativa che meglio gli consente di raggiungere le proprie finalità individuate e indicate nel proprio Statuto sociale.

Questo vale anche per gli Enti precedentemente regolamentati dalle Leggi n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) e la Legge 383/2000 (Disciplina della Associazioni di Promozione Sociale), che il legislatore non ha voluto snaturare, quanto piuttosto inserirli tutti, secondo i criteri logico sistematici, individuati dalla Legge, in una cornice unitaria superando le precedenti frammentazioni, sovrapposizioni e incongruenze, delle varie Leggi.

Sono quindi Enti del Terzo Settore, le seguenti tipologie di Enti, Art. 4 del Codice del Terzo Settore:

  • Organizzazioni di volontariato – ODV
  • Associazioni di promozione sociale – APS
  • Altri Enti del terzo settore – ETS
  • Enti filantropici – EF
  • Reti associative
  • Imprese Sociali – IS, comprensive delle Cooperative sociali
  • Società di mutuo soccorso – SMS

Il Codice del Terzo Settore, dal Titolo I al Titolo IV norma la parte generale degli Enti del Settore, la famosa cornice, mentre la specificità di ogni singolo Ente è normata dal Titolo V, che tratta le particolarità di ogni singolo Ente citato nell’Art. 4 del Codice.

Il titolo VI norma il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, vengono di fatto cancellati i vecchi registri specifici, come il Registro Generale del Volontariato, il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), tenuti presso differenti Enti e se istituisce uno unico a carattere Nazionale, operativamente gestito su base territoriale.

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020 viene ufficialmente istituito il Registro Unico per gli Enti del Terzo Settore (per maggiori informazioni, al seguente link https://www.sardegnaewelfare.it/argomenti/operatori-privati-del-sistema-sociale/runts-registro-unico-del-terzo-settore/ ), che al suo interno è suddiviso nelle categorie indicate nell’Art. 4 del Codice del Terzo Settore.

In conclusione gli Enti del Terzo Settore sono le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le Imprese sociale etc., esistenti già prima della Riforma che vengono semplicemente riunite sotto un unico tetto, con regole generali comune e regole specifiche per la loro tipologia.

Attenzione però, ricordiamoci che si è considerati Enti del Terzo Settore, e si può utilizzare la locuzione o l’acronimo ETS, nelle comunicazioni con l’esterno, solo ed esclusivamente se si è iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allo stesso modo le locuzioni Organizzazione di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale etc. possono essere utilizzate, e sono obbligatorie se iscritti nel RUNTS e nella specifica sezione, come specificate dalle Cicolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 29 dicembre 2017, n. 20 del 27 dicembre 2018, e dalle Note n. 6214 del 9 luglio 2020 e n. 18244 del 30 novembre 2021.

Gli enti che utilizzano tali indicazioni non essendo iscritti, come indicato nell’art. 12 del Codice del Terzo Settore, È vietato l’uso dell’indicazione “ente del Terzo settore” o dell’acronimo “Ets” o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore e non iscritti al Runts. L’utilizzo illegittimo dell’indicazione di “ente del Terzo settore”, di “associazione di promozione sociale”, di “organizzazione di volontariato” o “ente filantropico” oppure i corrispondenti acronimi, “Ets”, “Aps” e “Odv”, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

Detto questo ricordiamoci, che non è obbligatorio iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma è un requisito richiesto per accedere al nuovo sistema e poter usufruire di una serie di agevolazioni e sostegni per poter realizzare i propri fini statutari, nel rispetto di precise prescrizioni di controllo e funzionamento. Nei bandi di finanziamento potete infatti trovare come requisito indispensabile per la partecipazione, l’iscrizione al RUNTS in una specifica sezione, e con l’indicazione nello Statuto Sociale di precise attività di interesse generale, previste ed elencate nell’Art. 5 del Codice del Terzo Settore.

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