Nuovi adempimenti Inail per gli infortuni sul lavoro

 Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro devono comunicare per via telematica all’Inail, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

di Antonio Tore

A seguito delle nuove modifiche apportate all’art. 18, comma 1-bis, del d.lgs. 81/2008 dal d.l. 244/2016 e dalla L. 19/2017, a decorrere dal 12 ottobre 2017 hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 86, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto – Guide e manuali operativi”.

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda le seguenti gestioni:

₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;

₋ gestione per conto dello Stato;

₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);

₋ gestione agricoltura;

₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

APPROFONDIMENTI / PER SAPERNE DI PIÙ

Tutti gli utenti coinvolti – per le indicazioni sull’accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali – potranno, comunque, far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale “ACCEDI AI SERVIZI ON LINE”, sotto la voce “Registrazione”.

 

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